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Ordinanza — n. 46150/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46150/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS ALESSANDRO nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Alessandro MUSCAS ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per furto in abitazione aggravato (in Villacidro, il 4/2/2017), con le generiche equivalenti alle contestate aggravanti; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 46150/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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riesame dell'asilo motivi di cassazione restituzione dell'assistenza sociale verosimiglianza della persecuzione ripristino dello stato precedente impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen., è principio consolidato che esso costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS ALESSANDRO nato a SAN GAVINO MONREALE il 02/03/1999 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Alessandro MUSCAS ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per furto in abitazione aggravato (in Villacidro, il 4/2/2017), con le generiche equivalenti alle contestate aggravanti; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sùi motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto al giudizio di comparazione tra le circostanze del reato, ai sensi dell'art. 69, cod. pen., è principio consolidato che esso costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02; sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02), avendo i giudici nella specie valorizzato la gravità del reato, neppure essendo stati restituiti i gioielli di valore significativo sottratti dall'abitazione della persona offesa e gli innumerevoli precedenti penali, ritenuti indicativi di una spiccata capacità a delinquere del MUSCAS; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila e in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabrie