Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to reproductive grounds regarding public utility work substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Dragutinovic Sanella inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance confirmation of a conviction for attempted theft, arguing for the substitution of custodial sentence with public utility work based on specific personal circumstances. The court ruled that the lower courts had already adequately evaluated these grounds with correct legal arguments, leaving no room for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 133 cod. pen.; The Supreme Court holds that appeals based on reproductive grounds regarding sentencing discretion are inadmissible when the lower courts have already thoroughly examined the arguments with correct legal reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGUTINOVIC SANELLA nato a TORINO il 29/10/1996 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Sanella DRAGUTINOVIC ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Busto Arsizio di condanna della predetta per tentato furto in un supermercato (in Legnano, il 15/9/2015); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici territoriali con argomenti giuridici corretti, senza che le doglianze abbiano introdotto elementi di critica specifica alle argomentazioni poste a base della decisione di non sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (gravità dei fatti, personalità dell'imputata, ' siccome gravata da numerosi precedenti penali ritenuti espressione di una stabile scelta criminale), elementi che rientrano nei parametri legali di valutazione (sez. 3, n. 9708 del 16/2/2024, Tornese, Rv. 286031-01, in cui si è precisato che il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; n. 19326 del 27/1/2015, Pritoni, Rv. 263558-01; sez. 1, n. 25833 del 23/4/2012, La Posta, Rv. 253102-01); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila e in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est.