Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere repetition of arguments already examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred in dismissing the theft attempt due to prescription and in denying genericity, claiming the defendants appropriated abandoned property. The court ruled that these arguments were merely a repetition of issues already fully examined and decided upon by the appellate and trial courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint constitute a mere repetition of the arguments already examined and decided upon by the courts of the second and first degree of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO MARCELLO nato a SIRACUSA il 15/02/1966 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di Marcello DI MARTINO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, in epigrafe indicata, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Siracusa di condanna del predetto per concorso in un tentativo di furto aggravato (in Melilli il 12/5/2015) e possesso di arnesi atti allo scasso, ha dichiarato non doversi procedere il secondo reato, poiché estinto per prescrizione, rideterminando la pena, con conferma nel resto; ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che le doglianze (con le quali si è reiterata la prospettazione dell'avere i concorrenti agito ritenendo di appropriarsi di beni dismessi, contestato il diniego delle generiche e di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.) si atteggiano quale mera riproposizione delle.censure esaminate in 'maniera conforme dai giudici del doppio grado. (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la Corte territoriale ha descritto l'azione criminosa dando anche conto delle stesse ammissioni dell'imputato e rilevato che le apparecchiature oggetto del tentativo di furto erano ancora montate all'interno dell'immobile, sia pur non utilizzato al momento del fatto, concordando con quanto affermato dal primo giudice in merito al bisogno di pena (nella sentenza appellata facendosi rinvio alla quantità di materiale ferroso oggetto del tentativo di furto e alla capacità organizzativa manifestata dai concorrenti nel reato, oltre ai precedenti penali annoverati dagli stessi), e al diniego delle generiche, rispetto alle quali ha evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione, valutando come irrilevante la "confessione" dell'imputato, siccome intervenuta in un contesto di flagranza; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliere est. Il Presidente Ga