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Ordinanza — n. 46143/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for theft convictions due to lack of standing and formal representation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46143/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Vellone and Nozzolino inadmissible, confirming their theft convictions. The defense argued the complainant lacked standing, but the court rejected this by noting that possession, even without legal title, grants standing to complain. Additionally, the court found the complaint void due to missing formal declarations of the legal representative's authority.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.; Art. 618 c.p.: The right to file a complaint extends to holders of factual possession, and complaints lacking formal representation declarations are void.

Parole chiave

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criminal procedure standing theft complaint validity factual possession rights legal representation formalities inadmissible appeals difetto di legittimazione rappresentanza valida censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.
Art. 618 c.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio
sez. 2, n. 39839 del 27/6/2012, Savino
n. 36119 del 26/6/2019, Squillante
253442-01; n. 36119 del 26/6/2019, Squillante, Rv.
sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P.
277077-01; sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VELLONE MICHELE nato a SARNO il 30/06/1962 NOZZOLINO ENRICO MARCELLO nato il 19/08/1968 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Michele VELLONE e Enrico Marcello NOZZOLINO ha proposto ricorsi per cassazione con il medesimo atto avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna, ad esito di abbreviato, dei predetti per furto all'interno di un ex locale denominato "Jamm Jamm", con le generiche equivalenti alla recidiva qualificata, contestata a entrambi; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, avendo la difesa contestato la legittimazione del querelante, reiterando in questa sede le doglianze già formulate davanti alla Corte d'appello che vi ha dato corretta risposta alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, dovendosi tener conto, intanto, del fatto che secondo il diritto vivente, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella propr.ietà o nei diritti reali personali o di godimento. , ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 25575-01, in cui in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela); e che, in ogni caso, una querela priva dell'enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica non è nulla, in quanto la sua inefficacia consegue solo alla mancanza di un effettivo rapporto fra il querelante e l'ente (sez. 2, n. 39839 del 27/6/2012, Savino, Rv. 253442-01; n. 36119 del 26/6/2019, Squillante, Rv. 277077-01; sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824-01, in cui il principio è stato applicato anche con riferimento ai poteri di rappresentanza di una cassiera in servizio presso un supermercato, quale detentore qualificato del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno); che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gab