Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to address procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised were merely repetitive of those made during the appellate proceedings without presenting a new factual or legal comparison. The appellant challenged a conviction for attempted theft aggravated by violence and public exposure, contesting the validity of the complaint, the witness testimony, and the application of a mitigating circumstance. The court rejected these grounds as lacking novelty and insufficiently developed, citing established jurisprudence that requires a substantive confrontation with the lower court's reasoning for an appeal to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reiterative of those developed in the appellate decision and are not preceded by an effective comparison with the reasons given in the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE' UMBERTO (CUI 00IW0QX) nato a VERCELLI il 01/02/1950 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Umberto LAFORÈ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata nei confronti del predetto quella del Tribunale di Vercelli di condanna per concorso in un tentativo di furto di un'autovettura, aggravato dalla violenza sulle cose e della esposizione del bene alla pubblica fede, con la recidiva e le generiche equivalenti alle aggravanti (in Borgo Vercelli, il 24/3/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto ritualità e validità della querela; riconoscimento effettuato dal teste PINTON; diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen.), meramente reiterativi delle doglianze sviluppate in appello e non precedute da un effettivo confronto con i motivi della decisione (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto ai requisiti di validità della . querela, la Corte ha *affermato che il querelante era il possessore e utilizzatore della vettura, la difesa avendo solo genericamente contestato l'assunto (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01, in cui si è chiarito che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela); quanto alla natura del riconoscimento, avendo la Corte valorizzato la circostanza che l'imputato era l'unico uomo a bordo dell'auto con la quale i complici si erano dileguati; infine, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., rilevandosi che essa presuppone, secondo la giurisprudenza di legittimità, necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio o irrilevante (tra le numerose, sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241-01; sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, Chiefari, Rv. 262450-01; sez. 5, n. 24003 del 1401/2014, Lanzini, Rv. 260201-01), ciò che, nella specie, è stato escluso dai giudici del merito, operato un rinvio ai danni cagionati alla persona offesa; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Uotel 4--L-Lo.,