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Ordinanza — n. 46139/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual support for the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46139/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Catia Battistutti inadmissible. The appellant challenged a conviction for theft involving multiple items and aggravating circumstances, but the court found her arguments generic and lacking specific legal or factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 364, n. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely dissents from the factual reconstruction without presenting specific legal grounds or factual data to support a request for penalty adjustment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds lack of factual support penalty adjustment request procedural dismissal reiterazione di reati penali doppia punibilità revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 364, n. 1, lett. a) c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez.
sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011
44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep.
sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019
252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv.
sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015
277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv.
sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012
265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTUTTI CATIA nato a NOALE il 19/11/1960 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di Catia BATTISTUTTI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Treviso di condanna della predetta per concorso nel furto a più riprese di capi di abbigliamento da un magazzino UPIM per un valore di euro 550,00, aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero delle persone (tre) riunite, con la recidiva, aggravanti bilanciate in termini di equivalenza con l'attenuante dell'art. 62 n. 4, cod. pen. (in Treviso, il 9/11/2014); ritenuto che il ricorso è inammissibile, quanto al primo motivo avendo la parte semplicemente dissentito rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici territoriali sulla scorta delle evidenze istruttorie, senza un effettivo confronto con le giustificazioni a sostegno della. decisione censurata. in ipotesi di doppia . sentenza conforme quanto all'affermazione della penale responsabilità, risolvendosi la censura nella sollecitazione a questa Corte di legittimità di una rivalutazione del materiale probatorio che le è precluso (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099); quanto al secondo, trattandosi di doglianza del tutto generica, priva della indicazione delle ragioni in diritto e di dati fattuali a sostegno dell'invocata rideterminazione della pena; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigli