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Ordinanza — n. 46136/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46136/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46136/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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segu.ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLERIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/04/1975 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Francesco ANACLERIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per furto in una profumeria, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, con la recidiva qualificata (in Bologna, il 12/8/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto recidiva e trattamento sanzionatorio) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con dette argomentazioni, del tutto coerenti, peraltro, con i principi di matrice giurisprudenziale (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46136/2024 — snpen · Corte di Cassazione: segu.ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLERIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/04/1975 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Francesco ANACLERIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per furto in una profumeria, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, con la recidiva qualificata (in Bologna, il 12/8/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto recidiva e trattamento sanzionatorio) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con dette argomentazioni, del tutto coerenti, peraltro, con i principi di matrice giurisprudenziale (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio reiterazione di reati penali motivi di cassazione riconsiderazione revisione della sentenza penale recupero dei costi
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Testo completo

segu.ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLERIA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/04/1975 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Francesco ANACLERIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per furto in una profumeria, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, con la recidiva qualificata (in Bologna, il 12/8/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto recidiva e trattamento sanzionatorio) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con dette argomentazioni, del tutto coerenti, peraltro, con i principi di matrice giurisprudenziale (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente