Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds and lack of effective comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments were merely repetitive of those already examined and rejected by the territorial courts. The defense raised issues regarding the credibility of the victim, the aggravating circumstance of violence against property, and a specific non-punishability clause, but failed to provide a substantive comparison with the lower courts' congruent reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 131 bis, cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those examined by the territorial courts without an effective comparison, especially when the lower courts' reasoning is congruent with established jurisprudence regarding victim credibility, property damage, and habitual conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITACCA CARMELO nato il 23/01/1973 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Carmelo RITACCA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Cosenza di condanna per concorso in un tentativo di furto in abitazione aggravato, ai danni di Andrea VENNERI (in Marano Principato, il 19/11/2019), con la recidiva qualificata equivalente alle generiche; ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto credibilità della persona offesa, aggravante della violenza sulle cose e riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen.) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con esse, del tutto coerenti, peraltro, con i principi di matrice giurisprudenziale (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01, in cui si è precisato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; sull'aggravante della violenza sulle cose avendo i giudici dato atto del danneggiamento della recinzione; infine, sul giudizio condotto ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen. avendo gli stessi valorizzato parametri legali, quali la gravità della condotta e la sua abitualità, stanti i precedenti specifici vantati); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera