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Ordinanza — n. 46133/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterative grounds lacking new arguments against prior appellate rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46133/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding criminal liability and recidivism were merely repetitive of those already examined and rejected by the lower courts. The appellant failed to provide a substantive comparison with the existing reasoning, instead requesting an illegitimate reinterpretation of the evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds raised are entirely reiterative of those previously examined and rejected by the territorial courts, lacking any effective comparison or new argumentation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative grounds criminal recidivism lack of new arguments procedural costs award reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000
253099); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez.
sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011
44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep.
sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019
252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv.
sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015
277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv.
sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012
265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUIZADO REAMI CRISTIANO nato il 14/06/1979 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Cristiano QUIZADO REAMI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Mantova di condanna del predetto per furto in abitazione di oggetti in oro per un valore di euro diecimila (in Mantova il 7/3/2014), con la recidiva infra-quinquennale equivalente alle generiche; ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto affermazione della penale responsabilità e applicazione della recidiva) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni _del tutto congrue, .oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con esse, limitandosi a sollecitare una diversa, inammissibile lettura degli elementi probatori ampiamente richiamati nella sentenza impugnata (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente q o Gabriella Cappe