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Ordinanza — n. 46132/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of critical analysis of lower court arguments regarding traffic offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46132/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Emanuele Pezzotti inadmissible under Article 606, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure. The defense failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's reasoning regarding the medical report and the causal link to the traffic accident. Consequently, the court upheld the conviction for the traffic offense and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 114, disp. att., c.p.p.; Art. 186, commi 1 lett. c) e 2-bis, cod. strada: An appeal is inadmissible if it lacks a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision, particularly when the court has relied on specific evidence or established legal principles regarding causation in traffic offenses.

Parole chiave

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inadmissible appeal critical analysis requirement traffic offense conviction causal link standard procedural costs order prova insufficiente dell'aggravamento clinico risarcimento dei danni da incidente stradale accertamento medico supplementare

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 114, disp. att., c.p.p.
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto all'avviso di cui all'art. 114, disp.
Art. 186, commi 1 lett. c) e 2-bis, cod. strada
253099), con conseguente inammissibilità del primo e del secondo motivo; che, parimenti, quanto all'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013
Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011
44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep.
Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019
252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv.
Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015
277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv.
Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012
265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv.
Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017
Sez. 4, n. 36777 del 2/7/2015
Sez. 4, n. 27211 del 21/5/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZOTTI EMANUELE nato a RIETI il 21/05/1989 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; I.s OSSERVA Rilevato che la difesa di Emanuele PEZZOTTI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Rieti di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, commi 1 lett.

c) e 2-bis, codice strada (in Mirtense il 16 gennaio 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto all'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., la Corte ha attinto alla testimonianza del sanitario che si era occupato del caso, laddove la difesa ha rassegnato a questa Corte di legittimità il significato dell'atto probatorio, sollecitandone una diversa lettura preclusa in questa sede, peraltro dopo una doppia decisione conforme di merito (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), con conseguente inammissibilità del primo e del secondo motivo; che, parimenti, quanto all'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la difesa ha omesso di considerare che, secondo i principi più volte affermati in sede di legittimità, ai fini della sua configurabilità, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo(sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557-01; n. 36777 del 2/7/2015, Scudiero, Rv. 264419-01; n. 27211 del 21/5/2019, Granelli, Rv. 275872-01), con conseguente inammissibilità anche del terzo motivo; rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera es