Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to critically analyze lower court arguments on traffic offense conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Morfei inadmissible under Article 606, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure. Morfei challenged a second-instance judgment that had modified his sentence for a traffic offense, arguing against the evaluation of evidence and the factual findings regarding the incident's dynamics. The court rejected these grounds because they did not constitute a necessary critical analysis of the lower court's reasoning, as the merits had already been definitively settled in prior decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not based on a necessary critical analysis of the arguments underpinning the lower court's decision, particularly when the merits have already been conclusively determined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORFEI ALESSANDRO nato a TAURIANOVA il 12/05/1975 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Alessandro MORFEI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata, solo in punto pena,quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 590 bis, comma 6, codice strada (in Lecce- Frigole il 23/7/2016), depositando successiva memoria, con la quale ha contestato la valutazione operata in sede di esame preliminare del ricorso, chiedendone l'assegnazione ad altra sezione penale; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, la difesa ha contestato la valutazione degli elementi di prova e il giudizio di merito in ordine alla dinamica dei fatti, formulando censure intese a sollecitare a questa Corte di legittimità una diversa lettura del compendio probatorio, peraltro dopo una doppia decisione conforme di merito, preclusa in questa sede (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099); rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Capp