Italian Court dismisses appeals as they merely repeat lower court arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Antonio Lovergine and Francesco Acri inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for violations of criminal code articles regarding motive and evidence, but the court found these claims to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeals lacked specific argumentation and were manifestly unfounded because the lower court's reasoning was logically coherent and supported by clear evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must present new and specific arguments; mere repetition of rejected appellate grounds renders them inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOVERGINE ANTONIO nato a ANDRIA il 12/04/1974 ACRI FRANCESCO nato a ANDRIA il 04/02/1994 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 134-24763/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse rispettivamente di Antonio Lovergine e Francesco Acri; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 e 648 bis cod. pen. (per Lovergine), nonché la violazione di legge e la carenza motivazione in ordine agli artt. 192, 648 bis, 42, 43 e 648 cod. pen. (per Acri), sono indeducibili poiché tutti fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda , in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla pluralità di elementi - tutt'altro che indiziari - comprovanti la penale responsabilità dei ricorrenti ex art. 648 bis cod. pen., la cui prova certa ha consentito di escludere la sussumibilità dei fatti nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.); che tali motivi sono, peraltro, manifestamente infondati poiché l'asserito difetto e/o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emerge dalla lettura dell'analitica motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.