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Ordinanza — n. 46121/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46121/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 17/03/1975 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 101-24268/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Varia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione posta a base del decisum della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46121/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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azione di responsabilità impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale verdetto di colpevolezza risarcimento per errore giudiziario corresponsabilità della vittima
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 17/03/1975 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 101-24268/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Varia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione posta a base del decisum della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di congrue e non illogiche argomentazioni con cui la Corte ha disatteso le doglianze prospettate con l'atto di appello (si vedano in particolare le pagg. 2-5 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.