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Ordinanza — n. 46119/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46119/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACHI' VINCENZO nato a PALERMO il 20/07/2003 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 99-24263/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Machì; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46119/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza momento del reato delitto responsabilità per incidente stradale incidente motociclistico accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non è consentito in sede di legittimità perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACHI' VINCENZO nato a PALERMO il 20/07/2003 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 99-24263/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Machì; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.