Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft and money laundering due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sergio Giachini inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for theft and money laundering, arguing procedural violations and lack of evidence regarding profit and prescription. The court rejected these claims as they were either already properly examined by the lower court, not deducible at the admissibility stage, or factually incorrect based on the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 516 cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.: Appeals regarding substantive law violations not deducible at the admissibility stage or based on facts already clarified by the lower court are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACHINI SERGIO nato a ASCOLI PICENO il 07/02/1965 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 97-24258/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato preliminarmente che, trattandosi di ricorso fissato in camera di consiglio non partecipata, in cui il contraddittorio si svolge in forma esclusivamente cartolare, non essendo prevista la comparizione dei difensori delle parti e del P.g. in udienza, che pertanto l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze non può sortire alcun effetto sulla rituale instaurazione del contraddittorio;
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Giachini; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme giuridiche in relazione all'art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del Giachini, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di colpevolezza e sussistenza del reato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali in riferimento all'art. 516 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme palesemente smentite- dagli atti processuali, atteso che la Corte territoriale non attuato alcuna modifica del capo di imputazione (stante l'originaria contestazione del reato di ricettazione), ,5-o(i.< va e•ch'ev4.4:r..0 non rilevando né la mancata prova deNGiachini nel reato presupposto di furto, né tantomeno la contraffazione della matricola; osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'inosservanza delle norme giuridiche in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto all'insussistenza dell'elemento del profitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente a supposta violazione di legge deducibile, ma non dedotta in precedenza; tenuto conto che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che il caterpillar è stato sottratto nel marzo del 2015 ed individuato il 24/04/2015 (con sequestro del 30 aprile), con la conseguenza che la dedotta prescrizione non è ancora perfezionata; che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che evidenzia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento, è volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); 97-24258/2024 ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.