Italian Court dismisses appeal claiming non-prosecution due to necessity for housing, citing lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution based on the defense of necessity due to housing needs, but the lower court had already rejected this. The Supreme Court found the appeal's arguments were merely repetitive of those already dismissed in the appellate proceedings without providing a concrete, specific critique of the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must contain specific arguments distinct from those previously rejected, and the defense of necessity for housing is only valid for immediate danger, not for permanently resolving housing needs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NITA FLORIN FILIP nato il 14/05/1985 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di proposto nell'interesse di Florin Filip Nita; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - con riferimento al reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. - non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e congruamente disattesi dai giudici di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le argomentazioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la Corte territoriale, con una motivazione esente dai vizi contestati (si veda in particolare pagg. 2 e 3 dell'impugnata sentenza) ha congruamente indicato le ragioni a sostegno della ritenuta assenza dei presupposti applicativi per l'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. in favore della ricorrente; che con specifico riferimento all'invocata causa di giustificazione dello stato di necessità deve ribadirsi il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « L'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissíone del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (Cass.
Sez.2, n. 10694 del 30/10/2019 (dep. 2020), Rv. 278520 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del l* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.