Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are mere factual complaints not allowed in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Lamin Suwareh inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the appellant's arguments regarding non-punishable complicity and sentencing violations were merely factual complaints already resolved by the lower courts. Consequently, the court held that these grounds do not meet the legal requirements for review at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction with the lower court's findings, which must be supported by specific legal arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUWAREH LAMIN nato il 18/03/1999 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 95-24253/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lamin Suwareh; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata configurazione dell'ipotesi della connivenza non punibile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di quelle già proposte e risolte dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la condotta dello Suwareh non è stata correttamente sussunta nell'ipotesi della mera connivenza non punibile); che il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 114 cod. pen., si risolve parimenti nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul contributo casuale dell'attività di c.d. "palo" svolta dal ricorrente, la cui importanza - tutt'altro che marginale e trascurabile - ha consentito pertinentemente di escludere l'invocata attenuante); considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che censurano il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.