Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual and legal elements required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of objection was too generic and indeterminate. The appellant argued the lower court failed to specify the factual and legal reasons for its decision, violating procedural requirements. The court rejected this claim, noting that the appellate judgment clearly refuted the appellant's arguments without needing further specification, thus upholding the procedural standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the legal and factual elements supporting the criticism of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIERA MARIANO nato a PALERMO il 11/08/1991 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 89-24221/2024 IN FATI-0 E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariano Schiera; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione posta a base del decisum della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall' art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di congrue e non illogiche argomentazioni con cui la Corte ha disatteso le doglianze prospettate con l'atto di appello (si vedano in particolare le pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.