Criminal appeal dismissed for inadmissibility as prescription does not apply to mitigated reception crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianni Patalano inadmissible regarding the prescription of the crime of mitigated reception. The appellant argued that the crime lacked a specific prescription period, but the court held that special leniency is merely an aggravating circumstance, not an independent offense. Consequently, the court applied the standard maximum penalty limits to determine the prescription term, rejecting the claim as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma quarto, cod. pen.; In cases of reception, special leniency is not an independent crime but an aggravating circumstance, so prescription terms must be calculated based on the maximum penalty for the base offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATALANO GIANNI nato a ROMA il 28/11/1966 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 88-24195/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianni Patalano; considerato che l'unico motivo di ricorso di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato di ricettazione attenuata, di cui agli artt. 648, comma quarto, cod. pen., ascritto all'odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, poiché a tal proposito deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base » (ex multis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186;
Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675; Sez. U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo ed altro, Rv. 202003); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.