Ordinanza — n. 46112/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO PASQUALE nato a CERCOLA il 04/12/1976 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 87-24190/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Maiello; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, deve osservarsi come -a fronte di una motivazione esente dai contestati vizi (si veda in particolare la pag. 3 della impugnata sentenza), con cui i giudici di appello - conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità - hanno correttamente esplicato le congrue e non illogiche ragioni alla base del ritenuto difetto dei presupposti necessari per poter procedere alla revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Avezzano - il ricorrente ha proposto una doglianza generica, perché connotata da indeterminatezza, e dunque priva dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46112/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO PASQUALE nato a CERCOLA il 04/12/1976 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 87-24190/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Maiello; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, deve osservarsi come -a fronte di una motivazione esente dai contestati vizi (si veda in particolare la pag. 3 della impugnata sentenza), con cui i giudici di appello - conformandosi ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità - hanno correttamente esplicato le congrue e non illogiche ragioni alla base del ritenuto difetto dei presupposti necessari per poter procedere alla revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Avezzano - il ricorrente ha proposto una doglianza generica, perché connotata da indeterminatezza, e dunque priva dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., non indicando specificatamente e con pertinenza censoria gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata e non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.