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Ordinanza — n. 46110/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding discrepancy between conviction and sentencing in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46110/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michelino Curci inadmissible, rejecting his claims of inconsistency between the trial court's reasoning and the final conviction. The appellant argued that the lower court failed to align its motivation regarding attempted fraud with the confirmed consummated fraud verdict, while the appellate court had properly justified the full integration of criminal elements. The court ruled that the appellant's contentions were manifestly unfounded as they were directly contradicted by the actual text of the first-instance judgment and supported by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 483 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant's claim of a discrepancy between the court's motivation and the operative part is manifestly unfounded and contradicted by the actual text of the first-instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraud consummated attempted fraud violation of law defect of motivation Cassation procedure criminal conviction falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 483 cod. pen.
1 della impugnata sentenza); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod.
art. 483 cod. pen
1 della impugnata sentenza); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7496 del 30/03/2000, Boldrin, Rv. 216533 - 01
Sez. 5, n. 7496 del 30/03/2000, Boldrin, Rv. 216533 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI MICHELINO nato a FOGGIA il 27/08/1981 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 84-24162/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michelino Curci; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta mancanza di corrispondenza tra la parte motiva della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto di cui al capo a) di imputazione dovesse essere correttamente qualificato come reato di tentata truffa, e il dispositivo della medesima sentenza, in cui risulta confermata la decisione del primo giudice, che a contrario aveva condannato l'imputato per truffa consumata, è manifestamente infondato, poiché prospetta una censura palesemente smentita dalla lettura di quanto effettivamente statuito nella pronuncia del Tribunale di Viterbo in data 27 Gennaio 2020 (richiamata anche dalla pag. 1 della impugnata sentenza); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno adeguatamente esplicato le congrue e non illogiche ragioni di fatto e di diritto (si veda in particolare pag. 2 della impugnata sentenza) poste alla base della ritenuta piena integrazione dei presupposti soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa de qua, in conformità con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 7496 del 30/03/2000, Boldrin, Rv. 216533 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.