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Ordinanza — n. 46109/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding mandatory conversion of short detention to substitute penalties without defendant request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46109/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Carnevale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Carnevale argued that the Court of Appeal failed to convert his short detention sentence into a substitute penalty under Article 53 of Law No. 689/1981. The court rejected this claim, noting that such conversion requires an explicit request from the defendant during the hearing, which Carnevale did not make, and that the lower court's assessment of his subjective personality was a valid exercise of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 53 Law No. 689/1981; Art. 20-bis Penal Code: The conversion of short detention sentences into substitute penalties requires an explicit request from the defendant, which must be made during the hearing of the appeal rather than solely through the appeal act.

Parole chiave

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substitute penalties detention conversion defendant request appeal hearing judicial discretion transitional law inadmissible appeal impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 53 della legge n. 689 del 24 novembre 1981
Art. 20-bis cod. pen.
«In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d.
art. 20-bis cod. pen
«In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNEVALE ANDREA nato a ROMA il 08/01/1977 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 81-24152/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Carnevale; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per mancata conversione della pena detentiva irrogata nei confronti del ricorrente in una delle pene sostitutive ex art.53 della legge n. 689 del 24 novembre del 1981, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale sul punto si è conformata ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, dovendosi a tal proposito sottolinearsi come sia ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui:

«In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (ex plurimis: sez. 2 , n. 12991 del 01/03/2024 , Generali, Rv. 286017 - 01;

Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01); che, inoltre, come emerge da pag. 3 dell'impugnata sentenza, i giudici di appello hanno anche compiutamente indicato congrue e non illogiche ragioni a base della ritenuta insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva da parte dell'odierno ricorrente, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.