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Ordinanza — n. 46108/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to unauthorized defense representation under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant was represented by a lawyer without a specific mandate, violating Article 581, paragraph 1, quater of the Criminal Procedure Code. Although the appellant raised substantive arguments regarding the lower court's evaluation of evidence and application of criminal law, the court ruled that the procedural defect alone precluded the merits from being examined. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, quater, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the defendant is represented by a lawyer without a specific mandate, as the substantive arguments are irrelevant to the procedural defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
unauthorized defense representation specific mandate requirement inadmissibility of appeal Criminal Procedure Code procedural defect court costs award State fine payment motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, quater, cod. proc. pen.
art. 530 cod. proc. pen
6578/2024); considerato che -comunque- entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ex art. 530 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, 24/10/2024, R.G. 6578/2024
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRELLA ANDREA nato a ROMA il 04/01/1984 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 76-24134/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto, nell'interesse di Andrea Petrella, da difensore non autorizzato da specifico mandato ad impugnare, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., norma applicabile in ragione della data di deposito dell'atto di impugnazione (Sez.

U, 24/10/2024, R.G. 6578/2024); considerato che -comunque- entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge ex art. 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato ex artt. 110-493-ter cod. pen. sono manifestamente infondati, poiché i giudici di appello, con una motivazione esente dai contestati vizi, hanno adeguatamente esplicitato ragioni poste a base del loro convincimento, facendo corretta applicazione di congrui e non illogici argomenti giuridici e indicando compiutamente i diversi elementi sulla base dei quali nel contegno posto in essere dall'odierno ricorrente si ravvisano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi propri del contributo concorsuale nel reato de quo (si vedano in particolare le pagg. 1 e 2 della parte motiva della sentenza impugnata); che, nello specifico, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., con la suddetta censura si è, invero, contestata una decisione ritenuta erronea, in quanto fondata su una travisata valutazione del materiale probatorio, in particolare, per avere ritenuto i giudici di appello attendibili e coerenti le dichiarazioni rese dalla cassiera dell'esercizio commerciale in cui si consumava l'indebito utilizzo della carta bancomat; che, dunque, la medesima censura risulta anche non consentita in questa sede, dovendosi a tal proposito ribadire come il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità delle risultanze processuali e degli assunti difensivi, quando - come nel caso di specie - non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto altresì che le parti civili, costituite a ministero del comune procuratore speciale nominato all'uopo, in data 17 luglio 2024, che hanno sollecitamente rilevato la causa di inammissibilità formale del ricorso (art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.) non hanno avanzato alcuna richiesta di liquidazione delle spese 76-24134/2024 processuali, per vero neppure astrattamente liquidabili in difetto di costituzione di un valido rapporto processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.