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Ordinanza — n. 46107/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on conviction for fraud, citing lack of specific reasoning errors and statutory prescription rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Campagna inadmissible and ordered him to pay court costs. Campagna argued that the lower court erred in its assessment of photographic identification evidence and failed to declare the crime prescribed due to recidivism. The court rejected these claims, stating that the lower court's evaluation of evidence falls within its discretionary power and that the statutory provisions regarding recidivism and prescription were correctly applied.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 157 c.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the trial court unless specific and decisive distortions are identified, and recidivism affects the prescription period by paralyzing mitigating circumstances.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility judicial discretion on evidence photographic identification reliability criminal prescription period recidivism aggravating circumstance substitution of judgment logical consistency of reasoning motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 157 c.p.
pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare») , oltre che con il dato normativo di cui all'art. 157 cod.
Art. 69 c.p.
275319: la recidiva va (9 ritenuta come riconosciuta e applicata «non solo quando esplica il suo effetto tipico 75-24133/2024 di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
275319: la recidiva va (9 ritenuta come riconosciuta e applicata «non solo quando esplica il suo effetto tipico 75-24133/2024 di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod.
art. 157 cod. pen
pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare») , oltre che con il dato normativo di cui all'art. 157 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018
Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 Ud.
Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, Schettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAGNA ANTONIO nato a MARINO il 08/01/1970 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 75-24133/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Campagna; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, si è, invero, lamentata una decisione sbagliata da parte dei giudici di merito, perché fondata su una valutazione erronea del materiale probatorio, prospettando così una diversa lettura e un diverso giudizio delle fonti di prova, e in modo particolare un differente giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, non tenendo in considerazione che siffatto apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è estraneo al sindacato del presente giudizio se, come nel caso di specie, non risulta connotato da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti, essendo precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato compiutamente le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4) indicando tutti gli elementi di fatto e i corretti argomenti logici e giuridici, in base ai quali è da ritenersi correttamente affermata la responsabilità penale del ricorrente; che la medesima doglianza risulta anche manifestamente infondata, poiché deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito può trarre il suo convincimento anche da ricognizioni non formali, avvenute in sede di indagini preliminari, pienamente utilizzabili in virtù del principio di non tassatività dei mezzi di prova (ex plurimis, Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01 ;

Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 Ud. (dep. 2019), Rv. 275548 - 01); che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato attribuito al ricorrente, è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319: la recidiva va (9 ritenuta come riconosciuta e applicata «non solo quando esplica il suo effetto tipico 75-24133/2024 di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare») , oltre che con il dato normativo di cui all'art. 157 cod. pen., là dove si specifica che, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, assumono rilievo le circostanze ad effetto speciale, tra le quali è inclusa la recidiva reiterata contestata e applicata nei confronti dell'odierno ricorrente, mentre non si tiene conto del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre