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Ordinanza — n. 46100/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46100/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46100/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL DUCA PASQUALE nato a CAGLIARI il 15/11/1965 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 65-24099/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Del Duca; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti dell'odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza e cioè privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46100/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti dell'odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza e cioè privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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del credere momento del reato ritardo ingiustificato dell'azione penale criminalità persistente lex loci delicti principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL DUCA PASQUALE nato a CAGLIARI il 15/11/1965 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 65-24099/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Del Duca; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti dell'odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza e cioè privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in proposito va ricordato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.