Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism and invalid mitigation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to provide a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning regarding his liability for robbery, merely reiterating points already rejected on appeal. Furthermore, the claim for leniency based on the minor nature of the act was rejected because the serious injuries inflicted rendered the crime's nature inconsistent with that legal standard. The court emphasized that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge and that the appeal lacked the required concrete argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without offering a specific, concrete, and argumentative critique of the lower court's reasoning, and if the claim for leniency based on the minor nature of the act is unfounded given the gravity of the consequences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPESCHI IACOPO nato a CARRARA il 31/10/1984 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 61-24076/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Iacopo Pipeschi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta piena integrazione da parte del ricorrente del delitto lui attribuito, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, pur avendo formalmente prospettato una doglianza riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente ha invero contestato una decisione erronea perché fondata su travisata valutazione dei fatti, tendendo ad ottenere in questa sede una inammissibile ricostruzione e un diverso apprezzamento degli stessi, mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale — contrariamente a quanto contestato dal ricorrente — ha adeguatamente esplicato le congrue e non illogiche argomentazioni giuridiche poste a base del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si richiede l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, sulla base dell'intervenuta pronuncia n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale, è manifestamente infondato, dal momento che nel caso di specie, alla luce di quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, appare ictu ()culi come non possa ravvisarsi la lieve entità nel contegno posto in essere dal ricorrente, in particolare a fronte delle numerose e gravi lesioni da lui prodotte nel medesimo contesto criminoso della rapina da lui realizzata, come riportato nelle lett. a), c) ed e) dei capi di imputazione ascrittigli; che, infatti, la suddetta pronuncia della Consulta ha specificato che la circostanza attenuante può trovare applicazione anche con riferimento al reato di cui all'art. 628 cod. pen., a condizione che per «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o a j del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»; 61-24076/2024 ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.