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Ordinanza — n. 46094/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper focus on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46094/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Del Gavio and Giordano inadmissible, ordering them to pay court costs. The first appeal was rejected because its arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing specific critique. The second appeal was barred by law as it concerned the severity of the punishment rather than the legality of the conviction itself. Consequently, the court upheld the lower court's findings on criminal liability and rejected the requests for relief.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific and new arguments; those merely reiterating appellate grounds or focusing exclusively on sentencing severity are inadmissible in the Court of Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of arguments sentencing review criminal liability Court of Cassazione motivi validi motivi che possono invocarsi difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIORDANO ANTONIO nato a NAPOLI il 06/08/1993 DEL GAVIO MARIANO nato a NAPOLI il 19/04/1989 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 58-24064/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di Mariano Del Gavio e Antonio Giordano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il solo ricorrente Del Gavio contesta la manifesta illogicità della motivazione (assertivamente per relationem) in ordine all'iter argomentativo posto alla base dell'affermazione di penale responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sull'accertamento di utensili da cantiere di accertata provenienza illecita, stante la presenza in atti di relative denunce e l'avvenuto riconoscimento da parte dei proprietari derubati, nonché la carenza di qualsivoglia giustificazione circa il possesso degli altri utensili di analoga natura); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti censurano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/11/2024.