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Sentenza — n. 46093/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment because the crime extinguished by withdrawn complaint overrides inadmissibility grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46093/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime was extinguished by the withdrawal of the complaint. Although the appeal raised a defect in reasoning regarding the facts, the defense successfully argued that the complaint had been withdrawn during the proceedings. The court held that this extinction takes precedence over procedural inadmissibility, necessitating the annulment of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 340, comma 4 cod. proc. pen.: The extinction of a crime due to the withdrawal of a complaint prevails over grounds for inadmissibility in cassation proceedings, requiring the judgment to be annulled.

Parole chiave

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criminal extinction withdrawn complaint cassation annulment procedural inadmissibility criminal procedure code pena massima riesame dell'entità pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Arena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod.
Art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 646 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Arena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen
Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020
24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARENA MASSIMO nato a MILANO il 31/07/1976 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 57-24043/2024

RITENUTO IN FATTO

E IN

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Arena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede; rilevato tuttavia che con memoria ed allegati in data 30 ottobre 2024, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta rinnessione di querela, ritualmente accettata, come da allegati alla memoria; ritenuto pertanto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta rimessione di querela e che l'estinzione per improcedibilità del reato può esser dichiarata anche in presenza di ricorso inammissibile.

La ra-nésione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per rernessione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.