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Ordinanza — n. 46090/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation and witness credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in its assessment of evidence and witness credibility, but the court found these arguments amounted to mere complaints rather than specific procedural violations. The court ruled that the Supreme Court cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the trial court's reasoning regarding witness testimony.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence or the credibility of witnesses, intervening only when the reasoning is logically inconsistent or apodictic.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility factual evaluation review witness credibility assessment procedural violations logical consistency of reasoning revisione della sentenza penale rettificazione della decisione riesame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
10-18) appare congrua ed esente da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362
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Ordinanza — n. 2470/2022 — snpen
Italian Court dismisses prisoner's appeal for lack of personal standing after 2017 procedural reform. The court ruled that technical representation remains the only method for filing appeals. Consequently, the appeal is inadmissible and the appellant is ordered to pay costs. The court held that the 2017 reform did not abolish personal appeal rights but restricted them to specific scenarios. The decision clarifies that technical representation is the standard mechanism for all prisoner appeals. The court emphasized the distinction between substantive rights and procedural modes of exercise. The ruling ensures legal certainty in the criminal procedure system. The court rejected the argument that personal appeals were implicitly preserved. The decision reinforces the principle of technical representation in Italian law. The court ordered the payment of procedural expenses and fines. The judgment upholds the current legal framework for prisoner appeals.
Ordinanza — n. 42036/2024 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.
Ordinanza — n. 31926/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for being personally filed instead of submitted by a registered defense attorney.
Ordinanza — n. 42860/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it was filed personally without a qualified defense attorney.
Ordinanza — n. 1219/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal for generic grievances regarding evidence evaluation and sentencing in a serious injury case.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI JOSEPH nato a SAPRI 11 10/04/1991 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 52-24014/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Joseph Altieri; considerato che il ricorso si articola in cinque motivi, che risultano tutti non consentiti in questa sede, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché, pur formalmente volti a contestare vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., censurano, invero, una decisione ritenuta erronea, perché fondata su una valutazione sbagliata del materiale probatorio posto dalla Corte territoriale a base del suo convincimento, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (in specie quelle testimoniali), in assenza di una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e senza neppure tenere in considerazione che è precluso alla Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, a tal proposito, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso in sede di legittimità la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni delle risultanze processuali e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che nella sentenza qui impugnata (si vedano in particolare le pagg. 10-18) appare congrua ed esente da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. ed), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 52-24014/2024

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.