Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation and witness credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in its assessment of evidence and witness credibility, but the court found these arguments amounted to mere complaints rather than specific procedural violations. The court ruled that the Supreme Court cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the trial court's reasoning regarding witness testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence or the credibility of witnesses, intervening only when the reasoning is logically inconsistent or apodictic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI JOSEPH nato a SAPRI 11 10/04/1991 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 52-24014/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Joseph Altieri; considerato che il ricorso si articola in cinque motivi, che risultano tutti non consentiti in questa sede, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché, pur formalmente volti a contestare vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., censurano, invero, una decisione ritenuta erronea, perché fondata su una valutazione sbagliata del materiale probatorio posto dalla Corte territoriale a base del suo convincimento, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (in specie quelle testimoniali), in assenza di una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e senza neppure tenere in considerazione che è precluso alla Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, a tal proposito, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso in sede di legittimità la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni delle risultanze processuali e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che nella sentenza qui impugnata (si vedano in particolare le pagg. 10-18) appare congrua ed esente da vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. ed), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 52-24014/2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.