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Ordinanza — n. 46089/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian criminal appeal dismissed for being specific and failing to meet admissibility requirements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Antony Capone inadmissible due to a lack of specificity in its arguments. Although the appellant claimed errors in the lower court's assessment of criminal liability and evidence, the court found these grievances generic and failed to provide the concrete, reasoned criticism required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e), cod. proc. pen.; Appeals must be specific and reasoned, failing if they merely contest factual evaluations without offering a concrete, pertinent critique of the lower court's logic.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility specificity requirement procedural code violations factual evaluation review court costs and fine capitolazione decisione incidentale impugnabile controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., ed errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'odierno ricorrente, risultano aspecifici, perché non connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.
pen, oltre che non consentiti in questa sede, poiché, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett.
art. 642 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE ANTONY nato a POLLENA TROCCHIA il 15/06/1991 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 51-24010/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antony Capone; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si lamenta, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., ed errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'odierno ricorrente, risultano aspecifici, perché non connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, oltre che non consentiti in questa sede, poiché, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), si è, invero, contestata (tra l'altro con argomentazioni soltanto generiche e non connotate da doverosa pertinenza censoria), una decisione sbagliata, perché fondata su un materiale probatorio asseritamente insufficiente e comunque erroneamente valutato dai giudici di merito, senza considerare che è invece precluso a questa Corte un differente giudizio sulle dichiarazioni e sui contrasti testimoniali, e, più in generale, un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, posto a fondamento del convincimento del giudice di merito, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata da quest'ultimo, che, con specifico riguardo alla sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). che, infatti, avendo i giudici di appello, riconfermando il giudizio del primo giudice — contrariamente a quanto dedotto nel ricorso — adeguatamente indicato tutti gli elementi probatori e le congrue e non illogiche argomentazioni per cui deve ritenersi pienamente integrata la suddetta fattispecie di reato da parte dell'odierno ricorrente (si veda in particolare pag. 7 della impugnata sentenza), emerge come le censure avanzate da quest'ultimo non assolvano alla tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, omettendo un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum della Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.