Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint, alleging illogical qualification of the crime, failed to meet statutory requirements for admissibility. The appellant's argument was deemed merely a repetition of points already rejected by the appellate court without providing a concrete, reasoned critique of the lower court's logic. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific argumentation necessary to overcome the procedural bar established by Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: An appeal based on the illogicality of the lower court's reasoning is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without offering a specific, reasoned critique of the decision's logical structure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZZOLARI FABIO nato a GENOVA il 16/10/1966 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 48-23920/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Fazzolari; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta "illogicità" della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto all'odierno ricorrente come reato ex artt. 56 e 629 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, oltre ad essere manifestamente infondato in diritto; che, in primis, deve osservarsi come la suddetta doglianza non risulta connotata dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché fondato su profili di censura (in particolare l'asserita insufficienza di materiale probatorio), che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e congruamente disattesi dai giudici di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e dunque non specifici, ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, deve ribadirsi come il vizio di "manifesta illogicità" censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, nel caso di specie, deve osservarsi come, sulla base della ricostruzione della vicenda quale risulta dal capo di imputazione e dall'accertamento effettuato dai giudici di merito, il contegno del ricorrente risulta correttamente sussunto nella fattispecie della tentata estorsione, tenendo conto che la Corte territoriale ha adeguatamente esplicato gli elementi di fatto e le non illogiche ragioni a base del suo convincimento in relazione alla sussistenza del reato di tentata estorsione (si vedano in particolare le pagg. 5 e 6), avendo l'agente minacciato persona diversa dal debitore e trattandosi comunque di obbligazione derivante da causa illecita e dunque non azionabile in giudizio; che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 48-23920/2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.