Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for procedural and substantive errors in arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court relied on circumstantial evidence and failed to reclassify the crime under Article 393 of the Penal Code. The court rejected these claims as mere complaints lacking new legal grounds and noted that arguments regarding sentencing calculations are inadmissible in a final appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they consist solely of complaints reiterating facts already examined or challenge sentencing calculations, which fall outside the scope of final review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUMINO GIOVANNI nato a CHIERI il 23/08/1946 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 47-23899/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Cumino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale quanto alla sussistenza della prova di penale responsabilità del prevenuto (assertivamente fondata su valutazioni indiziarie), è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del Cumino, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di colpevolezza e sussistenza del reato, con motivazione che appare coerente e logica all'esauriente disamina del costrutto probatorio); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona), oltre ad essere parimenti reiterativo, risulta altresì manifestamente infondato in diritto, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello alle pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata, evidenziando l'inconsistenza della pretesa derubricazione del fatto; osservato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione al calcolo eccessivo della pena base ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/11/2024.