Italian court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Marco Camarrone's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to consider all favorable elements, but the court held that a judge only needs to reference decisive negative factors or the absence of positive ones. Consequently, the appeal was rejected as unfounded based on established jurisprudence requiring only a congruent reference to relevant elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli, ma basta un congruo riferimento agli elementi negativi decisivi o all'assenza di elementi positivi.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARRONE MARCO nato a BOLOGNA il 03/03/1983 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Camarrone Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli attima è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 1 sui numerosi precedenti specifici dell'imputato e sulla mancanza di resipiscenza, oltre che sull'assenza di elementi e ragioni concrete addotte dalla difesa per riconoscerle); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre se