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Ordinanza — n. 46083/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence, ruling sentencing discretion is not reviewable in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by De Santis Pasquale inadmissible. The appellant argued for the exclusion of recidivism and challenged the sentencing, but the court confirmed the lower court's application of recidivism based on the defendant's demonstrated indifference to prior convictions. The court held that sentencing falls within the trial judge's discretion and is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the sentencing discretion of the trial judge, intervening only in cases of arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion recidivism application cassation inadmissibility criminal appeal judicial review limits recidiva nell'infrazione adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Santis Pasquale; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con corretti argomenti logici e giuridici a pagina 4, ove ha evidenziato come il ricorrente fosse gravato da numerosissimi precedenti, anche specifici, per i quali aveva dimostrato assoluta indifferenza agli effetti deterrenti delle rispettive condanne, e come con la commissione dei reati per cui si procede avesse manifestato un'accresciuta capacità criminale; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi