Italian court dismisses appeal for robbery conviction, rejecting claim of mitigating circumstance due to multiple victims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Francesco Farre's appeal against the Court of Appeal's robbery conviction inadmissible. Farre argued that the court erred in denying a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, claiming the territorial court failed to properly recognize it. The court rejected this, stating the lower court correctly applied logic and law by considering the multi-victim nature of the robbery, including physical and moral harm beyond economic loss.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 c.p.; Art. 364 c.p.: An appeal is inadmissible when the territorial court's refusal to recognize a mitigating circumstance is based on sound legal reasoning regarding the specific circumstances of the crime, such as the plurality of victims and the severity of harm inflicted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARRE FRANCESCO nato il 05/10/1980 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Farre Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha negato il riconoscimento con corretti argomenti logico giuridici, tenendo conto della natura plurioffensiva del delitto di rapina contestato (si veda, in particolare, pag. 6 sulla valutazione complessiva del pregiudizio cagionato che prendeva in considerazione non solo il valore economico del provento del reato ma anche le modalità del fatto e i danni all'integrità fisica e morale cagionati dall'imputato alle persone offese); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente