Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violates statutory minimums due to lack of arbitrariness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Simone Raffaele inadmissible regarding the sentencing calculation. The appellant argued that the imposed penalty deviated from the statutory minimum, claiming a contradiction in the court's reasoning. The court rejected this, ruling that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, provided the decision is not arbitrary and is sufficiently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The sentencing discretion of the trial judge regarding the deviation from the statutory minimum is not subject to cassation review unless the decision results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE RAFFAELE nato a BOLOGNA il 17/04/1986 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Simone Raffaele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento allo scostannento della pena base dal minimo edittale, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sullo scostamento della pena giustificato dalla personalità del reo, considerato che le altre circostanze erano già state valorizzate in sede di bilanciamento e di determinazione dell'aumento per continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr ident