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Ordinanza — n. 46080/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it reiterates rejected facts and exceeds cassation review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46080/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Leone Alfonso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's lack of reasoning and the assessment of recidivism, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate stage and did not identify specific procedural errors, falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 365, para. 1, lett. a) and Art. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals that merely reiterate facts or arguments already rejected by the court of appeal, or that fail to point out specific procedural errors, are inadmissible as they exceed the scope of the cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments scope of cassation review recidivism assessment lack of specific procedural error reati contro la tranquillità pubblica sicurezza della circolazione infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. b) c.p.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ALFONSO nato a SALERNO il 12/05/1954 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Leone Alfonso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione e il travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); che anche il secondo e terzo motivo, relativi alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche,sono reiterativi di doglianze prospettate in appello ed ivi adeguatamente superate,avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità / secondo cui in tema di recidiva la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"(si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento fra queste ultime, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore