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Ordinanza — n. 46079/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as vague and repetitive of already decided lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Linetti Daniela inadmissible due to a lack of specific grounds. The sole argument alleged a violation of procedural law but merely repeated criticisms already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Cagliari. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and pay a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 213 cod. proc. pen.; An appeal lacking specificity and merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments procedural law violation Court of Cassation pignoramento di crediti pignorabilità limitata sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 213 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Linetti Daniela; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 213 cod.
art. 213 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Linetti Daniela; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 213 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINETTI DANIELA nato a BRESCIA il 10/12/1968 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Linetti Daniela; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sull'irrilevanza della mancata indicazione da parte del sovraintendente Sundas delle modalità di riconoscimento in quanto operato dai colleghi e risultante da un'annotazione acquisita con il consenso delle parti, fermo restando che il riconoscimento dell'imputato quale autore del reato era stato già corroborato dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos