Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Arturo Fraschini inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding the criminal liability for attempted robbery, but the court found these arguments merely repeated issues already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating the same questions already discussed and rejected by the court of second instance with correct logical and legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCHINI ARTURO nato a PIACENZA il 28/10/1995 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fraschini Arturo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina impropria contestato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla riconosciuta parziale capacità di intendere e di volere, comunque inidonea a escludere il dolo del delitto contestato, e sull'evidente coscienza e volontà dell'imputato di trarre profitto dalla condotta illecita, comprovate anche dai successivi prelievi indebiti effettuati con la carta rinvenuta nel portafogli sottratto); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi