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Sentenza — n. 46072/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; crime extinguished by victim's remission of complaint under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the underlying crime was extinguished by the victim's formal remission of the complaint. The prosecutor accepted this remission on May 21, 2024, triggering the statutory extinction of the offense under Article 152 of the Penal Code. Consequently, the lower court's conviction for the defendant was voided, and the defendant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 340 c.p.p.: When the victim formally remits the criminal complaint and the prosecutor accepts it, the crime is extinguished, rendering any subsequent conviction void.

Parole chiave

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criminal appeal remission of complaint extinction of crime procedural costs Italian Penal Code fine del processo condono delle spese procedurali soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Chiara Rizzo, procuratore speciale dell'imputato Luppi Luca ha accettato tale remissione, va dichiarata l'estinzione del reato ex art. 152 c.p., cui consegue per il disposto dell'art.
Art. 340 c.p.p.
152 c.p., cui consegue per il disposto dell'art. 340 c.p.p., la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
art. 152 c.p
Chiara Rizzo, procuratore speciale dell'imputato Luppi Luca ha accettato tale remissione, va dichiarata l'estinzione del reato ex art. 152 c.p., cui consegue per il disposto dell'art.
art. 340 c.p
152 c.p., cui consegue per il disposto dell'art. 340 c.p.p., la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUPPI LUCA nato a BOLOGNA il 08/08/1963 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luppi Luca; rilevato che in data 21/5/2024 è stata formalmente rimessa da parte della persona offesa la querela e contestualmente l'avv. Chiara Rizzo, procuratore speciale dell'imputato Luppi Luca ha accettato tale remissione, va dichiarata l'estinzione del reato ex art. 152 c.p., cui consegue per il disposto dell'art. 340 c.p.p., la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente