Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding failure to recognize criminal continuity due to alcohol dependence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Tewelde Daniel's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize criminal continuity between the current charges and previously judged facts, claiming alcohol dependence should automatically establish this link. The court rejected this claim, noting the lower court correctly excluded the unity of criminal design and that substance dependence does not automatically create a continuity bond.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The existence of alcohol dependence does not automatically establish the legal bond of criminal continuity between facts, requiring a specific finding of a unified criminal design by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEWELDE DANIEL (CUI 04K6L8D) nato il 21/09/1983 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tewelde Daniel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e altri definitivamente giudicati con la sentenza espressamente richiamata, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione con corretti argomenti logico giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sulle ragioni a sostegno dell'esclusione dell'unicità del disegno criminoso, fermo restando che la sussistenza di una dipendenza da alcol non comporta l'automatico riconoscimento del predetto vincolo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente