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Ordinanza — n. 46069/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding exclusion of criminal liability due to minor offense and lack of habitual conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46069/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Razaq Hicham inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the exclusion of criminal liability based on the minor nature of the offense. The court rejected this claim, noting that the lower court correctly identified the gravity of the danger and the presence of multiple recent precedents establishing habitual conduct.

Regesto Legislator

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Art. 64, comma 1, lett. a) c.p.; Art. 132 c.p.: The exclusion of criminal liability for particular minor offense does not apply when the conduct is habitual and poses a significant danger, as established by the lower court's correct logical and legal reasoning.

Parole chiave

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exclusion of criminal liability particular minor offense habitual conduct gravity of danger inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 64, comma 1, lett. a) c.p.
Art. 132 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZAQ HICHAM (CUI 02W7TYZ) nato il 03/04/1990 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Razaq Hicham; considerato che a nulla rileva la comunicazione del difensore avv. Valentina Pellegrini di adesione all'astensione proclamata dall' Unione Camere penali, a fini del rinvio, poiché si verte in tema di udienza camerale non partecipata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte ne ha negato i presupposti applicativi con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulle modalità esecutive della condotta e sulla gravità del pericolo che escludono la particolare tenuità dell'offesa nonché sulla presenza di plurimi precedenti, anche specifici e recenti, come tali idonei a qualificare come abituale la condotta contestata indipendentemente dalla presenza di una dichiarazione di delinquente abituale a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi