Criminal appeal dismissed as arguments merely reproduced previously rejected grounds without new legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tedde Cristian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability for receiving stolen goods and the lack of a lesser offense qualification, alongside the omission of a minor circumstance mitigation. The court ruled that these arguments were merely repetitive of grounds already thoroughly examined and rejected by the territorial court with sound logical and legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the lower court with adequate logical and legal arguments, lacking any new substantive issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDDE CRISTIAN nato a SASSARI il 25/12/1983 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Tedde Cristian; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato e alla mancata riqualificazione nella fattispecie di incauto acquisto, nonché la violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del porto di oggetti atti a offendere, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sull'inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, pag. 8 sulle modalità del porto del coltello e sui numerosi precedenti, anche specifici, che avevano determinato un giudizio negativo sulla personalità del reo, tale da escludere la lieve entità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente