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Ordinanza — n. 46065/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46065/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Musmeci Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in its assessment regarding the timeliness of the fraud complaint and the reliability of witness testimony. The court determined that these arguments were merely repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reiterate arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments Corte di Cassazione procedural dismissal court costs truffa all'assicurazione durata del diritto alla prestazione d'assicurazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSMECI DOMENICO nato a NAPOLI il 10/05/1976 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Musmeci Domenico; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per la mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale volta all'assunzione di testi che avrebbero potuto riferire circostanze da cui dedurre la tardività della querela, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5 della sentenza in cui la Corte di merito ha precisato che il termine per la presentazione della querela non poteva farsi decorrere, come preteso dalla difesa, dal momento A:in cui iniziarono le verifiche antifrode, ma dall'acquisizione finale di tutti gli elementi di fatto che hanno consentito di ricostruire in modo adeguato e dettagliato le varie truffe assicurative); che anche il secondo motivo è meramente re_iterativo: la Corte di appello ha esaminato e adeguatamente superato la censura difensiva, in questa sede riprodotta, concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi ( cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) rimarcando come il teste Viola non fosse traneo all'accertamento dei fatti riferiti in dibattimento e che gli allegati alla querela costituivano documenti acquisibili in dibattimento; che il terzo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità siccome fondata sulle dichiarazioni del teste Crosara, ad avviso della difesa, inattendibile, è anch'esso reiterativo e manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali il riconoscimento da questa operato non potesse essere messo in dubbio ( pag. 6). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere este