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Ordinanza — n. 46064/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside of legitimate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Deligios Manolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding his alleged complicity in receiving stolen goods, but the court found this request extraneous to the scope of legitimate review. The court upheld the lower court's decision because the appellant's arguments merely sought to re-weigh facts already properly assessed by the appellate judges without identifying specific logical errors.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it aims solely at a re-evaluation of evidentiary findings already properly established by the lower courts, lacking specific identification of logical flaws or procedural violations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-evaluation of evidence scope of legitimate review complicity in receiving stolen goods court costs and fine pubblicità abusiva pubblicità di occasioni di libidine pubblicità dell'appalto

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 363, n. 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIGIOS MANOLO nato a SASSARI il 23/07/1977 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Deligios Manolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte qadeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimentcbacendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sull'inconferenza della ricostruzione difensiva a fronte della condotta dell'imputato, sorpreso dagli operanti in compagnia degli autori del furto, poco dopo la commissione del reato per cui si procede; sulle caratteristiche del bene ricettato, che avrebbero dovuto suscitare quanto meno il dubbio sulla liceità della sua provenienza, nonché sull'irrilevanza dell'utilizzo dei propri documenti per vendere i monili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estens