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Ordinanza — n. 46063/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alla Kristian inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding criminal responsibility and the non-application of a substitute penalty, but the court found these arguments merely repetitive of issues already properly addressed by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that no new grounds existed to justify reopening the case, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already decided by the lower court or if it lacks the requisite novelty and legal merit to warrant further examination.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds substitute penalty criminal responsibility Court of Cassazione procedural defect court costs pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 53 I n. 689/1981
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLA KRISTIAN nato il 28/06/2002 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alla Kristian considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 ove la Corte ha evidenziato come il correo avesse mostrato l'arma all'imputato fuori dal locale, rendendo evidente l'intenzione di porre in essere la successiva condotta violenta e predatoria); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 53 I. n. 689/1981, previa esclusione della rapina contestata, è manifestamente infondato,a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici in ordine alla sussistenza del concorso dell'imputato nel delitto di rapina contestato; che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva avendo il giudice di appello espressamente motivato in ordine all'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dal legislatore ai fini della applicazione delle pene sostitutive ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres