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Ordinanza — n. 46062/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against robbery sentence, citing lack of mitigating circumstances and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Kannathasan Kavaskar inadmissible regarding both the recognition of a minor offense circumstance and the sentencing determination. The appellant argued for leniency based on a Constitutional Court ruling, but the court found the objective gravity of the robbery and the use of a cleaver negated any mitigating factors. Consequently, the court upheld the lower court's decision, affirming that sentencing falls within the trial judge's discretion absent arbitrariness.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Constitutional Court's invalidation of the minor offense clause does not apply retroactively to cases where the objective gravity and criminal capacity of the offender preclude such mitigation; sentencing remains within the trial judge's discretionary power subject to logical reasoning.

Parole chiave

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robbery sentencing minor offense clause Constitutional Court ruling judicial discretion appeal inadmissibility residua capacità al guadagno rinnovo del permesso di dimora permesso di soggiorno di breve durata

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Kannathasan Kavaskar; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 628 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Kannathasan Kavaskar; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 628 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANNATHASAN KAVASKAR (CUI 05UZP3T) nato il 16/01/2001 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kannathasan Kavaskar; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena qualora il fatto risulti essere di lieve entità, è manifestamente infondato, a fronte della gravità oggettiva della condotta posta in essere dall'imputato e della spiccata capacità criminale dallo stesso dimostrata nella programmazione e attuazione del reato in contestazione (si veda, in particolare, pag. 3 sulle minacce perpetrate nei confronti del cassiere con l'uso di una mannaia e sull'ingente somma sottratta, nonché sul comportamento dell'imputato immediatamente successivo alla commissione del delitto, volto a far perdere le proprie tracce); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è riproduttivo di profili di censura già esaminati e puntualmente disattesi dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il C