Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of new grounds regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cavazza Massimo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations of Article 633 of the Penal Code and the lack of application of the non-prosecution cause in Article 131 bis, but the court found these grounds repetitive of arguments already rejected in the second instance. The court ruled that since the appellate court had already established the appellant's criminal history and the lack of minimal gravity, and correctly applied the relevant sentencing framework, no new legal issues warranted further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 c.p.; Art. 131 bis c.p.: Appeals based on repetitive arguments previously rejected in the second instance or lacking new substantive grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA MASSIMO nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 25/03/1969 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cavazza Massimo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'art. 633 c.p., è reiterativo di censura già avanzata in sede di appello ed ivi superata con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili ( si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata ) che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. è reiterativo e dunque non consentito, avendo la Corte di appello evidenziato che il ricorrente è gravato da molteplici precedenti penali di natura analoga a quello contestato e che la condotta, per il suo protrarsi nel tempo, non era connotata da gravità minimale ( cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). che il terzo motivo con cui si deduce l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo il giudice fatto riferimento alla cornice edittale vigente al momento della consumazione del reato che,nel caso di reato permanente i si verifica quando cessa,Caltante. con l'allontanamento del soggetto, o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato ( Sez.2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre id