Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and late legal argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Antonio Del Conte's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal lacked specific criticism against the lower court's reasoning regarding the defendant's aggressive conduct and criminal record. The second ground was rejected because it was raised for the first time in the appeal stage, violating procedural rules against introducing new issues at this level. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the defendant was condemned to bear the financial consequences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: Appeals lacking specific criticism of the lower court's reasoning or introducing new grounds for the first time are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CONTE ANTONIO nato a VICO DEL GARGANO il 19/10/1982 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Del Conte Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità e non si confronta criticamente con la motivazione, esente da vizi logici e giuridici, con cui la Corte di merito ha escluso la causa di non punibilità (si veda, in particolare, pag. 2 sulle modalità aggressive e minacciose della condotta dell'imputato e sull'entità del danno cagionato al Ministero della Giustizia,nonché sui numerosi precedenti penali di cui risultava gravato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta l'erronea applicazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appelloicon evidente interruzione della catena devolutiva,ed è pertanto inammissibile poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il