Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46058/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion lacks specific motivation under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pohribeanu Auriel Baiar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to sufficiently motivate the punitive treatment, yet the Court held that sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code allows general expressions like 'congruous penalty' without detailed reasoning unless the sentence vastly exceeds the average. Consequently, the appeal was rejected as lacking specificity and unsupported by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, Art. 133 cod. pen.: The court's duty of motivation is satisfied by general expressions such as 'congruous' or 'fair' penalty; specific detailed reasoning is required only when the sentence is significantly higher than the average measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion duty of motivation Penal Code articles inadmissible appeal general expressions adeguamento della pena proporzionalità della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POHRIBEANU AUREL BAIAR nato a MACIN( ROMANIA) il 04/08/1981 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pohribeanu Auriel Baiar; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la penasia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr idente